Il nostro Consiglio Nazionale ha stipulato un accordo con la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (F.A.C.I.) nel quale è intervenuta anche la nostra Cassa di previdenza.
Sulla scorta di tale accordo il Consiglio Nazionale fornirà alla F.A.C.I. un elenco di professionisti, distinto per Collegio, ai quali la Federazione anche attraverso le Diocesi e le Parrocchie potrà conferire incarichi di natura tecnica.
Qualora tu fossi interessato, nonché in possesso dei seguenti requisiti:
dovrai far pervenire alla Segreteria del Collegio esclusivamente via PEC all’indirizzo collegio.arezzo@geopec.it la tua adesione per far parte dell’elenco da inviare al Consiglio Nazionale Geometri e che sarà tenuto anche dal nostro Collegio che lo renderà disponibile per gli iscritti alla F.A.C.I.
La tua disponibilità dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 13/01 p.v.
In relazione all’Assemblea che è stata convocata per le elezioni di surroga di due Consiglieri sono pervenute al Collegio le seguenti disponibilità a ricoprire il ruolo di Consigliere:
Indipendentemente dalle proposizioni di candidatura avranno diritto al voto e potranno essere votati tutti gli Iscritti al nostro Collegio che non sono sospesi dall’esercizio dell’attività professionale.
Si comunica che gli uffici del Collegio saranno chiusi per ferie dal 07/08/2020 al 14/08/2020 compresi.
Con Delibera del Consiglio Direttivo del 27 maggio 2020, ratificata dall’Assemblea ordinaria del 30 giugno 2020, è stato approvato il congelamento della quota di mantenimento all’Albo per l’anno 2020 ad € 370,00 fino alla data del 31 dicembre 2020 senza l’applicazione delle sanzioni altrimenti previste.
Si fa presente inoltre che il pagamento di detta quota potrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPa con emissione da parte della segreteria del Collegio.
VALIDITÀ DI UN CONTRATTO "PRELIMINARE DI PRELIMINARE" DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.
La validità ed efficacia della stipula di un contratto "preliminare di preliminare" è stata recentemente riaffermata dalla Corte di Cassazione che ne ha specificato i presupposti.
L'Ord. C. Cass. civ. 07/05/2020, nr. 8638 ha chiarito che la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare - ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) - è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
EDILTECNICO: Consueto appuntamento settimanale con la selezione delle massime