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La presente per informare che in data 12/06/2018 la 3° Sez.Penale della Cassazione ha emesso la Sentenza n.39428/2018.
Con la Sentenza la Corte afferma, anzi, riafferma, che l’articolato
del DPR 380/2001 è applicabile a qualsiasi opera eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità.
La Corte inoltre afferma che le regioni non possono adottare in via amministrativa deroghe né individuare “opere minori” non soggette alla disciplina antisismica.
Da quanto sopra consegue l’inapplicabilità dell’art.12 del DPGR richiamato in oggetto che, pure se ancora vigente, risulta già disapplicato dal Settore Sismica della Regione Toscana che, appunto, si riferisce alla Sentenza della Corte di Cassazione n.39428 del 2018.
Si richiama la massima attenzione a quanto sopra riportato, tenendo conto in ultimo che le attività fino ad oggi ricomprese nel sopradetto art.12 sono da assoggettare alla disciplina del DPR 380/01 la cui inosservanza comporta reato di rilievo penale.
E’ auspicabile che il legislatore nazionale intervenga sul DPR 380/01 al fine di introdurre nello stesso la fattispecie delle “opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità”.
Il Presidente Geom. Gianni Bruni