VALIDITÀ DI UN CONTRATTO "PRELIMINARE DI PRELIMINARE" DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.
La validità ed efficacia della stipula di un contratto "preliminare di preliminare" è stata recentemente riaffermata dalla Corte di Cassazione che ne ha specificato i presupposti.
L'Ord. C. Cass. civ. 07/05/2020, nr. 8638 ha chiarito che la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare - ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) - è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
EDILTECNICO: Consueto appuntamento settimanale con la selezione delle massime
di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica.
Chiusura porticato, serve sempre il permesso di costruire?
Ordine di demolizione, serve comunicazione di avvio del procedimento?
Osservazioni al piano urbanistico, serve motivazione congrua perché siano rigettate?
Box di 20 mq., serve permesso di costruire?
Diniego di accesso a una pratica edilizia irreperibile, quando è legittimo?
https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/
Urbanistica: Permesso di costruire in deroga e silenzio-assenso.
La generale regola del silenzio-assenso prevista per il procedimento di rilascio del permesso di costruire dall'art. 20, comma 8, del D.P.R. nr. 380 del 2001, non trova applicazione con riferimento al permesso di costruire in deroga.
Questo è il principio affermato dal TAR Abruzzo (AQ), Sez. I, nr. 215 del 5 giugno 2020.
Testo Decreto Semplificazioni, fumata bianca Governo! Novità per appalti, urbanistica, edilizia, ambiente, ICT.
Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
Porticato chiuso: è ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo? I motivi del no alla sanatoria.
La giurisprudenza afferma che anche solo con l'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato si determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria, e ciò vale anche nell'ipotesi in cui le vetrate siano facilmente amovibili e siano destinate a chiudere il manufatto solo per un determinato periodo nell'arco dell'anno (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 24.2.2020, nr. 837).
Urbanistica: Interventi precari.
Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. nr. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, d.l. 25 marzo 2010, nr. 40 (conv., con modiff., nella l. nr. 73 del 2010) - alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non rilevando, in difetto di tali requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili.
Quante volte si può rinnovare una proroga di un permesso di costruire?
Il Comune deve rispondere espressamente alla richiesta di rinnovo di una proroga di un permesso di costruire, lo afferma il Tar Campania.
Con la sentenza nr. 634/2020 del Tar Campania si chiarisce che il Comune deve sempre rispondere all’istanza di rinnovo di una proroga dei termini del permesso di costruire.
SI AGGIORNA IL TESTO UNICO SICUREZZA SUGLI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.
E’ stato Pubblicato in Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, nr. 44 , il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Il Decreto modifica il Testo Unico di Sicurezza all’art. 242 comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del TUS sostituiti con quelli contenuti nel Decreto Legislativo per adeguarli alle modifiche introdotte a livello europeo.
Beni ambientali: Nozione di superficie e volume utile.
La nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici.
Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica, attraverso il volume utile, viene misurata la consistenza dei diritti edificatori, nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico.
Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, mentre, al contrario, un volume rilevante ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio e, dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria.
http://lexambiente.it/materie/beni-ambientali/73-giurisprudenza-amministrativa-tar73/15064-beni-ambientali-nozione-di-superficie-e-volume-utile.html
Opere in cemento armato interdette ai geometri anche se un ingegnere firma i calcoli.
Il Tar Campania giudica illegittimo il progetto allegato al permesso di costruire, perché firmato da un tecnico privo delle competenze richieste dalla legge.
La progettazione di un’opera in cemento armato non può essere affidata ad un geometra, neanche se questi si avvale della collaborazione di un ingegnere o di un architetto per la controfirma dei calcoli.
Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza nr. 2684/2020.