In allegato alla presente si riporta il testo della Legge Regionale 65/2014 aggiornata con le modifiche introdotte dalla L.R. n.47 del 03 dicembre 2021.
Tra le varie innovazioni introdotte, si segnalano le seguenti ritenute di particolare interesse:
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Art. 70 comma 6bis – normata l’installazione da parte dell’imprenditore agricolo di manufatti necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti;
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Art 78 – modifica alla disciplina autorizzativa dei manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
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Art. 99 – modifica alla disciplina afferente le Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso;
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Art 133 – modificata la disciplina afferente la verifica della legittimità dello stato di fatto allineandosi a quella prevista dalla normativa statale. Viene inoltre previsto che tale verifica tenga conto anche degli interventi eseguiti in attività di edilizia libera. Vengono altresì stabilite alcune modalità per la verifica della legittimità dello stato di fatto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
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Art. 134 e 135 – modificati gli articolati in allineamento alla normativa statale; attenzione alla riformulazione dell’art 134 comma 1 lettera h): per la ristrutturazione edilizia "leggera", relativa alla demolizione e ricostruzione "infedele" fuori dal vincolo di cui al Codice, che il Dpr 380/01 sottopone a SCIA semplice ordinaria, la regione toscana pare averla sottoposta al titolo superiore del P.d.C. con possibilità di utilizzare la "super SCIA (SCIA con differimento 30gg dell’inizio lavori)" alternativa al PdC.
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Art. 136 – modifiche apportate alla disciplina dell’attività edilizia libera; attenzione al nuovo comma 4 bis: E’ stata inserita una norma che prevede il deposito dello stato finale delle opere soggette a CILA.
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Art. 140 – modificata la disciplina delle deroghe al DM 1444/68 in allineamento alla disciplina statale;
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Art. 197 – modificata la disciplina afferente la determinazione delle variazioni essenziali (aumentate le percentuali di riferimento);
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Art. 198 – modificata la disciplina afferente le tolleranze di costruzione in allineamento alla normativa statale. E’ stato altresì chiarito che la tolleranza del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, si applica anche nel caso in cui tali misure coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienico-sanitari. E’ stato altresì stabilito che non sono da considerarsi violazioni edilizie, rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo, gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere.