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Il ministero dell’economia e delle finanze con una nota (prot. 4594 del 25 febbraio 2015) ha chiarito che per lo svolgimento dell’attività professionale è sempre necessaria l’apertura della partita Iva indipendentemente dal compenso percepito e dalla durata della stessa, infatti, qualora l’attività svolta rientri tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo, a differenza di quanto fino ad ora inteso sulle prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad albi professionali.
Al contrario, secondo il Cni queste non sarebbero soggette all’obbligo di apertura della partita Iva in quanto l’iscritto all’albo che non esercita in modo abituale attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità e operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale (che ne presenti le caratteristiche tipiche) senza la necessità di disporre di una partita Iva.
All'attualità i pareri rimangono discordanti ma quanto suscritto risulta il chiarimento dato dal ministero dell'economia e delle finanze.