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COMUNICAZIONE IMPORTANTE circa la deducibilità dei Contributi integrativi minimi dovuti alla Cassa di Previdenza.
Vi informo che il 31 gennaio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha notificato, via Pec, alla nostra Cassa la risposta ad un istanza di consulenza giuridica presentata dalla stessa nell’anno 2017.
La consulenza giuridica n. “954-25/2017” era stata avanzata al fine di vedere riconosciuta dall’Agenzia la deducibilità dei Contributi integrativi minimi dovuti alla Cassa di Previdenza e non riaddebitati al Committente a seguito di un volume d’affari inferiore al minimo teorico oppure pari a 0.
Il raggiungimento del minimo teorico di fatto ricorre per volumi d’affari IVA inferiori a circa 32.500,00.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità dal reddito professionale dei contributi minimi integrativi non riaddebitati al committente per la parte effettivamente rimasta in capo al professionista.
Per esempio:
- Volume affari ai fini IVA al netto €. 12.000,00
- Contributo integrativo minimo 2017 €. 1.625,00
- Contributo addebitato alla committenza €. 600,00
Ne deriva che può essere dedotto dal reddito professionale ai fini IRPEF l’importo di €. 1.025,00.
Va da se che, nei casi in cui il reddito professionale sia pari a 0, resti deducibile l’intero importo del contributo integrativo minimo.
Si specifica, anche se palese, che nel caso in cui il contributo integrativo calcolato sul volume d’affari fosse superiore al minimo dovuto non spetterà nessuna deducibilità.
Certo che quanto sopra possa essere d’utilità vi invio i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE – Geom. Gianni Bruni